CIN: cos’è il Codice Identificativo Nazionale e come richiederlo
CIN (Codice Identificativo Nazionale): cos’è, chi deve richiederlo, come ottenerlo dal portale del Ministero del Turismo (BDSR) e dove esporlo. Guida pratica per hotel, B&B e affitti brevi, con le sanzioni.
Il CIN è diventato un passaggio obbligato per chi affitta a turisti in Italia: senza, non potete nemmeno pubblicare l’annuncio a norma. Ma cos’è di preciso, chi deve richiederlo e dove va esposto? In questa guida vediamo il Codice Identificativo Nazionale in modo pratico, con l’avvertenza che tempi e dettagli sono cambiati più volte: verificate sempre sul portale ufficiale del Ministero del Turismo.
Cos’è il CIN
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco una struttura ricettiva o un alloggio destinato alla locazione turistica. Viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso la BDSR, la Banca Dati delle Strutture Ricettive, e serve a rendere tracciabile e trasparente l’offerta di ospitalità in tutta Italia.
Chi deve averlo
L’obbligo riguarda una platea ampia di attività ricettive e di affitti a fini turistici.
- Strutture ricettive: hotel, B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze.
- Locazioni turistiche e locazioni brevi, anche di singole unità.
- Chi pubblica l’alloggio su portali (Booking, Airbnb) o sul proprio sito.
In presenza di più unità, in genere serve un codice per ciascuna. Le casistiche particolari (immobili in più unità, gestioni miste) vanno verificate sul portale e, se serve, con un consulente.
Come richiederlo dalla BDSR
La richiesta si fa online, dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, accedendo con identità digitale. Il sistema, verificati i dati, genera il CIN per la vostra struttura.
- Accedete al portale BDSR con SPID o CIE.
- Inserite i dati della struttura e i riferimenti catastali dell’immobile.
- Completate le informazioni richieste (titolarità, tipologia, unità).
- Il sistema assegna il CIN, che potrete poi utilizzare ovunque richiesto.
L’attivazione della banca dati è avvenuta in modo progressivo sul territorio e la procedura può essere aggiornata: prima di partire, controllate i passaggi esatti e la modulistica sul portale ufficiale del Ministero del Turismo.
Dove esporre il CIN
Ottenere il codice non basta: il CIN va reso visibile. In particolare va indicato negli annunci e, di norma, esposto presso la struttura.
- In ogni annuncio online, sui portali e sul vostro sito.
- Nelle comunicazioni promozionali dell’alloggio.
- Esposto all’esterno o all’ingresso della struttura, secondo le indicazioni.
I requisiti di sicurezza (per gli affitti brevi)
Insieme al CIN, per le locazioni brevi la normativa ha introdotto requisiti minimi di sicurezza — ad esempio estintori e dispositivi per il rilevamento di gas e monossido di carbonio. Cosa si applica esattamente al vostro caso dipende dalla forma con cui esercitate (occasionale o imprenditoriale) e dalle regole regionali: verificatelo prima di pubblicare.
Le sanzioni
Operare o pubblicizzare un alloggio senza CIN, o non esporlo dove richiesto, espone a sanzioni pecuniarie che possono essere rilevanti; gli annunci privi di codice rischiano inoltre la rimozione dai portali. È uno degli adempimenti su cui, oggi, i controlli sono più concreti: per gli importi e i casi specifici fate riferimento alla normativa vigente.
Come tenerlo sotto controllo
Una volta ottenuto, il CIN vi serve di continuo: negli annunci, nei documenti e nella comunicazione con gli ospiti. Il rischio non è più richiederlo, ma dimenticarlo dove va riportato.
HotelOnlineAI conserva il CIN della vostra struttura e lo riporta dove serve — ad esempio nei documenti emessi al check-out — così resta sempre a portata di mano e non lo perdete tra un portale e l’altro. La richiesta alla BDSR resta un passaggio da fare sul portale del Ministero; noi vi aiutiamo a gestirlo nel quotidiano. Volete vederlo sulla vostra struttura? Richiedete una demo gratuita.
In sintesi
Il CIN è il codice unico che identifica il vostro alloggio: si richiede dalla BDSR del Ministero del Turismo con SPID/CIE, va esposto negli annunci e presso la struttura, e si accompagna a requisiti di sicurezza per gli affitti brevi. Le sanzioni per chi ne è privo sono concrete. Poiché tempi, procedura e dettagli sono cambiati ed evolvono, verificate sempre sul portale ufficiale prima di procedere.